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Forme di proprietà abitativa
Quando si acquista un immobile in comune si pone immediatamente la domanda su quale forma di proprietà adottare. A seconda delle necessità, esistono svariate possibilità per coniugi, coppie non sposate o coppie registrate in unione domestica.
12.03.2012 Alex Hämmerli
A livello immobiliare, la legge svizzera prevede tre forme di proprietà: la proprietà individuale, la proprietà comune e la comproprietà.
Proprietà individuale
Optando per la proprietà individuale, sarà solo una persona a essere registrata nel
registro fondiario
. Di principio, la persona dispone liberamente dell’immobile, ma se ne assume anche la responsabilità in toto p. es. per quanto riguarda imposte, manutenzione e ipoteca. Questa forma di proprietà è particolarmente indicata per i partner in concubinato che non intendono rinunciare ai propri rapporti in materia di beni.
Qualora l’immobile sia registrato come casa o abitazione familiare, alle coppie sposate o registrate in unione domestica (coppie omosessuali) si applica una regolamentazione particolare. In questo caso, il partner del proprietario individuale è tutelato poiché l’immobile abitato può essere venduto solo con il suo consenso. In
caso di divorzio o di scioglimento del partenariato
, il tribunale può concedere al partner o al coniuge non registrato un diritto abitativo a tempo determinato, nonostante non sia registrato come proprietario.
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Proprietà comune
Questa forma di proprietà prevede due proprietari registrati con regolamentazione proprietaria tramite contratto (p. es. tramite contratto matrimoniale o società semplice) o per mezzo di una disposizione di legge (di regola tramite comunione ereditaria), a prescindere dall’entità delle quote d’investimento dei partner nell’immobile. Si applica comunque il rapporto di diritto sovraordinato (p. es. il contratto di matrimonio). Il rapporto stabilisce chi e in che misura partecipa alla proprietà dell’immobile. La proprietà comune stabilisce che i partner non possano disporre liberamente delle proprie quote di proprietà: decisione come p. es. la vendita dell’immobile vanno sempre prese di comune accordo.
Le basi giuridiche della proprietà comune sono riportate nel Codice civile svizzero
all’articolo 652 e segg
.
Questa forma di proprietà prevede un rapporto particolarmente stretto tra le due persone interessate. Pertanto, è ideale per le coppie sposate o per i partner in unione domestica con comunione dei beni. Infatti, la comunione dei beni stabilisce un eguale rapporto di proprietà sulla totalità di beni e patrimonio. Sono esclusi soltanto i beni propri. In questa categoria rientrano gioielli, capi d'abbigliamento o equipaggiamento per il tempo libero. Gli specialisti consigliano alle coppie che intendono acquistare un immobile in proprietà comune di stipulare un contratto di società, il quale determina le modalità di finanziamento dell’immobile.
Comproprietà
Con la comproprietà entrambi i partner finanziano con capitale proprio l’acquisto dell'immobile. Le quote sono riportate nel registro fondiario come quote di comproprietà. I comproprietari possono disporre liberamente delle proprie quote. Al contempo sono però anche responsabili delle stesse. Se un comproprietario intende vendere la propria quota, l'altro comproprietario beneficia per legge di un diritto di prelazione.
Le basi giuridiche della comproprietà sono riportate nel Codice civile svizzero
all’articolo 646 e segg
.
La comproprietà si addice in particolar modo alle coppie in regime di concubinato senza comunione dei beni. Il finanziamento dell’immobile con denaro proveniente dal terzo pilastro o dalla cassa pensioni esclude automaticamente la possibilità della comproprietà. Gli esperti consigliano di stipulare un contratto di concubinato sotto forma di contratto successorio. Infatti, in tal modo i partner istituiscono così un diritto di successione reciproco.
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