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Quali conseguenze in caso di fallimento?
Quando locatore o locatario fanno fallimento i disagi derivanti non sono di poco conto. In entrambi i casi, però, il locatario non è mai abbandonato a se stesso.
13.02.2012 Elisabeth Rizzi
Fallimento del locatore
Locatore o locatario fanno fallimento: non deve assolutamente traslocare.
L’abitazione dei sogni può anche tramutarsi in un vero e proprio incubo se il locatore dovesse fare fallimento. Nonostante ciò, il locatario – perlomeno inizialmente – non può essere buttato fuori dal proprio appartamento.
Fallimento senza incanto forzato
Se siete fortunati, la vostra abitazione non viene venduta per mezzo di un incanto forzato e il vostro rapporto di locazione è semplicemente ripreso dal prossimo proprietario.
Nel peggiore dei casi, il nuovo proprietario ha diritto a sciogliere il rapporto con il seguente termine di disdetta definito per legge, e comunque solo se può far valere
un’impellente necessità propria
o dei familiari più prossimi.
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Fallimento con incanto forzato
Se doveste essere meno fortunati, l’immobile viene venduto tramite incanto forzato con il cosiddetto doppio turno d’asta.
In questo caso il nuovo proprietario può risolvere il vostro contratto di locazione senza dover addurre alcuna motivazione. Il locatario ha comunque la possibilità di richiedere una proroga del contratto di locazione.
La cauzione è a rischio
A prescindere dalla situazione del vostro immobile:
la cauzione
a garanzia della locazione può risultare un problema. Il locatore ha l’obbligo di depositare la cauzione su un contro di risparmio o un conto deposito a nome del locatario.
Tuttavia, qualora non avesse proceduto nel rispetto di questa norma, il denaro della cauzione viene fagocitato dalla massa fallimentare e, molto probabilmente, mai più restituito.
La propria pretesa finisce infatti nel calderone con tutte le fatture insolute. Di fatto le probabilità di pagamento sono bassissime, poiché non si tratta di un credito privilegiato.
Fallimento del locatario
Se invece a fare fallimento è il locatario, in tal caso il locatore ha facoltà di sciogliere il rapporto di locazione. La disdetta può essere impugnata entro 30 giorni dal suo ricevimento presso le autorità di conciliazione qualora il locatore avesse commesso errori di forma oppure in caso di termine di scadenza troppo corto o mancato rispetto dei termini. Un termine da una a due settimane è considerato ragionevole.
Garanzie a mo’ di sicurezza
Se siete in grado di presentare una sicurezza (garanzia bancaria, deposito di denaro, titoli o fideiussioni), il rapporto di locazione può essere prolungato nonostante il fallimento.
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